Una persona che ha chiesto di mutare la propria condizione sessuale si è chiaramente posta in opposizione alla volontà di Dio. L’utilizzo del nome di Battesimo è importante per sottolineare il legame strettissimo tra questo sacramento ed il Battesimo. Per questo l’indicazione della Curia finisce per avallare pubblicamente, all’interno del Rito, lo scandalo che la persona che ha deciso di “cambiare sesso” ha suscitato nella comunità.
Il caso che si è presentato nell’arcidiocesi di Torino non è il primo e purtroppo non sarà l’ultimo. La posizione della Curia locale risulta come minimo lacunosa e non esente da ipocrisia.
Partiamo da quest’ultimo aspetto. Sappiamo che la Curia di Torino ha dato indicazione di scrivere sugli appositi registri il nome di Battesimo della persona che ha richiesto la Cresima e non invece quello “nuovo” presente nello Stato Civile. L’indicazione seguirebbe una Notificazione della Presidenza della CEI del 21 gennaio 2003, nella quale vengono fornite indicazioni su eventuali variazioni da apportare nel caso di «fedeli che si sono sottoposti a interventi di cambiamento di sesso e hanno ottenuto il relativo riconoscimento agli effetti civili delle avvenute modifiche anatomiche e anagrafiche». Nella Notificazione vengono genericamente richiamate presunte indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede e della Congregazione per il Clero, le quali vanno nella direzione di non apportare «alcuna variazione anagrafica sui Libri parrocchiali», perché la condizione canonica del fedele è definita dalla nascita, e non dalle autorità civili.
Tuttavia, la Presidenza della CEI, «a motivo delle eventuali situazioni che si potrebbero presentare in futuro per tali fedeli», ritiene di annotare a margine l’avvenuto «intervento» unicamente per quanto attiene agli effetti civili della mutata condizione del fedele, indicando al riguardo la data e il numero di protocollo della Sentenza del Tribunale Civile competente e/o del documento rilasciato dall’Ufficio dello Stato Civile. Questa annotazione – si precisa – «non potrà essere fatta valere dalla persona interessata per avviare l’istruttoria ai fini di un eventuale futuro matrimonio da celebrare nella forma concordataria». Continue reading